Art. 6
In vigore dal 20 mar 1993
1. L'importazione di prodotti a base di carne da un Paese terzo è subordinata alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanità redatto, secondo il modello riportato negli allegati A e B, da un veterinario ufficiale del Paese esportatore.
2. Il certificato di cui al comma 1 deve:
a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali del Paese destinatario e nella lingua italiana;
b) accompagnare i prodotti a base di carne ed essere in esemplare originale;
c) essere composto di un solo foglio;
d) essere rilasciato per un solo destinatario;
e) attestare che i prodotti a base di carne soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-6