Art. 6

In vigore dal 20 mar 1993
1. L'importazione di prodotti a base di carne da un Paese terzo è subordinata alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanità redatto, secondo il modello riportato negli allegati A e B, da un veterinario ufficiale del Paese esportatore. 2. Il certificato di cui al comma 1 deve: a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali del Paese destinatario e nella lingua italiana; b) accompagnare i prodotti a base di carne ed essere in esemplare originale; c) essere composto di un solo foglio; d) essere rilasciato per un solo destinatario; e) attestare che i prodotti a base di carne soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-6

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