NormeTitolo ICapo V

Art. 41

Atto ricostituito

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando si procede a norma dell' commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo