NormeTitolo ICapo V

Art. 44

Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall' del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-44

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