Norme›Titolo I›Capo V
Art. 48
Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-48