Norme›Titolo I›Capo V
Art. 47
Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
In vigore dal 24 ott 1989
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell' del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-47