NormeTitolo ICapo V

Art. 45

Relazione nel procedimento in camera di consiglio

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-45

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