Norme›Titolo I›Capo V
Art. 45
Relazione nel procedimento in camera di consiglio
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-45