Norme›Titolo I›Capo V
Art. 40
Copia dell'atto che surroga l'originale mancante
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall' comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-40