ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397
Norme›Titolo I›Capo IVArt. 38 AbrogatoFacoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla provaIn vigore dal 18 gen 2001Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-38