NormeTitolo ICapo V

Art. 42

Trasmissione a distanza di copia di atti

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-42

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