NormeTitolo ICapo V

Art. 46

Esecuzione dell'accompagnamento coattivo

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-46

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