Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 33
Domicilio della persona offesa
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-33