NormeTitolo ICapo IV

Art. 33

Domicilio della persona offesa

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-33

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo