Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 30
Comunicazione al difensore di ufficio
In vigore dal 5 apr 2001
1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell' comma 3 del codice.
2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall' comma 4 del codice.
3. Nel caso previsto dall' comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-30