Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 26
Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano
In vigore dal 24 ott 1989
1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso.
2. Nei casi previsti dall' comma 2 del codice, quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell' comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-26