Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 26
34 / 324Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano
In vigore dal 24 ott 1989
1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso.
2. Nei casi previsti dall' comma 2 del codice, quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell' comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-26