Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 109
Ricezione della notizia di reato
In vigore dal 24 ott 1989
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-109