Art. 109 · Ricezione della notizia di reato
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 109

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Ricezione della notizia di reato

In vigore dal 24 ott 1989
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-109