Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 113
Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-113