Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 118
Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari
In vigore dal 24 ott 1989
1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-118