Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 120
Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo
In vigore dal 24 ott 1989
1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-120