Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 121
Liberazione dell'arrestato o del fermato
In vigore dal 24 ott 1989
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive.
2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l'udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-121