Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 119
Annotazione di atti del pubblico ministero
In vigore dal 24 ott 1989
1. Per le annotazioni previste dall'articolo 373 comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-119