Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 124
Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio
In vigore dal 24 ott 1989
1. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-124