Art. 124 · Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio
Norme›Titolo I›Capo VIII

Art. 124

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Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio

In vigore dal 24 ott 1989
1. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito.
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