Art. 118 · Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 118

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Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari

In vigore dal 24 ott 1989
1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-118