Art. 113 · Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 113

141 / 324

Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-113