Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 31
Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
In vigore dal 24 ott 1989
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-31