NormeTitolo ICapo IV

Art. 31

Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio

In vigore dal 24 ott 1989
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-31

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