Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 31
39 / 324Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
In vigore dal 24 ott 1989
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-31