Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 36
Accesso del difensore al luogo di custodia
In vigore dal 24 ott 1989
1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.
2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell' o con altro mezzo equipollente.
3. Quando è disposta la dilazione prevista dall' commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-36