Art. 36 · Accesso del difensore al luogo di custodia
NormeTitolo ICapo IV

Art. 36

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Accesso del difensore al luogo di custodia

In vigore dal 24 ott 1989
1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita. 2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell' o con altro mezzo equipollente. 3. Quando è disposta la dilazione prevista dall' commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.
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