NormeTitolo ICapo IV

Art. 32

Recupero dei crediti professionali

In vigore dal 1 lug 2002
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-32

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