Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 32
40 / 324Recupero dei crediti professionali
In vigore dal 1 lug 2002
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-32