NormeTitolo ICapo IV

Art. 23

Assenza delle parti private diverse dall'imputato

In vigore dal 2 gen 2000
1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, nè la nuova fissazione della udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice. 2. Fermo quanto previsto dall' comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-23

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