Norme›Titolo I›Capo III
Art. 19
Sospensione cautelare
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le commissioni previste dagli possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-19