NormeTitolo ICapo III

Art. 19

Sospensione cautelare

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le commissioni previste dagli possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-19

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