NormeTitolo ICapo III

Art. 14

Allontanamento dei dirigenti dei servizi

In vigore dal 24 ott 1989
1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-14

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