Norme›Titolo I›Capo III
Art. 15
Promozioni
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-15