Norme›Titolo I›Capo III
Art. 20
Disposizione transitoria
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.
2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall' comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.
3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli ; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-20