Norme›Titolo I›Capo III
Art. 11
Trasferimenti del personale delle sezioni
In vigore dal 24 ott 1989
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-11