Art. 30 · Comunicazione al difensore di ufficio
NormeTitolo ICapo IV

Art. 30

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Comunicazione al difensore di ufficio

In vigore dal 5 apr 2001
1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell' comma 3 del codice. 2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall' comma 4 del codice. 3. Nel caso previsto dall' comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-30