Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 38
Abrogato46 / 324Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova
In vigore dal 18 gen 2001
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-38