Art. 38 · Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova
NormeTitolo ICapo IV

Art. 38

Abrogato46 / 324

Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova

In vigore dal 18 gen 2001
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-38