Norme›Titolo I›Capo V
Art. 52
Citazione dell'interprete
In vigore dal 24 ott 1989
1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-52