Norme›Titolo I›Capo V
Art. 55
Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo
In vigore dal 30 dic 2022
1. Alla spedizione del telegramma previsto dall' commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.
2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma... previsto dall' comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-55