NormeTitolo ICapo V

Art. 53

Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall' comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-53

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