Norme›Titolo I›Capo V
Art. 58
Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell' data, ora e modalità dell'informazione prevista dall' comma 2 del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-58