NormeTitolo ICapo V

Art. 61

Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato

In vigore dal 24 ott 1989
1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell' del codice, ne fa relazione all'autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-61

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