Norme›Titolo I›Capo V
Art. 61
70 / 324Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato
In vigore dal 24 ott 1989
1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell' del codice, ne fa relazione all'autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-61