Norme›Titolo I›Capo V
Art. 62
Indicazione delle generalità del domiciliatario
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell' del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-62