NormeTitolo ICapo V

Art. 63

Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero

In vigore dal 24 ott 1989
(Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero) 1. Ai fini di quanto previsto dall' comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-63

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