Norme›Titolo I›Capo XIII
Art. 169
Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.
2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-169