Norme›Titolo I›Capo XIII
Art. 167
Nuovi motivi della impugnazione già proposta
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell' commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-167