Norme›Titolo I›Capo XIII
Art. 168
Disposizione di rinvio
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-168